FAQ – Domande e risposte utili sul risarcimento danni

Ti aiutiamo a chiarire dubbi e perplessità sulle diverse fasi del risarcimento del danno in sede civile o penale.

Cosa sono i danni alla persona non patrimoniali?

Per danni non patrimoniali alla persona si intendono le lesioni che non riguardano, almeno non direttamente, la sfera economica, bensì quella morale, esistenziale, di relazione, oltre ovviamente ai danni biologici e a tutto ciò che va a violare il diritto alla salute e alla vita, fisica e psichica, di un soggetto.

Cosa sono i danni patrimoniali alla persona?

Sono danni patrimoniali alla persona i danni economici riportati causa terzi e che comportano una perdita diretta di denaro/beni oppure un mancato guadagno, anche derivante da temporanei o permanenti impedimenti alla capacità lavorativa conseguenti a un sinistro, con evidenti ricadute sul reddito. Un danno di questa natura si quantifica confrontando il patrimonio di un soggetto prima e dopo l’evento in causa. Si definirà quindi il danno emergente come l’importo necessario a ripristinare il patrimonio della parte lesa allo stato precedente al sinistro, mentre prende il nome di lucro cessante il mancato guadagno del quale la controparte è da ritenersi responsabile.

Cosa sono i danni morali alla persona?

Rientrano tra i danni morali quei danni non patrimoniali – quindi non direttamente di natura economica – descrivibili come gravi sofferenze interiori e psicologiche conseguenti a un torto o a una lesione riconducibili a un atto illecito compiuto da terzi. Il danno morale può avere diverse origini ed essere strettamente collegato a un danno più ampio, di tipo biologico. Può essere correlato a un incidente sul lavoro, a un sinistro stradale, a un errore medico, alla morte di un congiunto. Quantificarlo e quindi risarcirlo può risultare talvolta meno immediato rispetto a un danno patrimoniale, ma comunque possibile. È corretto richiedere danni morali in caso di violazione di un diritto costituzionale (tra questi salute, identità, dignità e reputazione) e più in generale quando all’origine del danno c’è un reato.

Che cos’è il danno biologico?

Per danno biologico si intende una lesione dell’integrità fisica e/o psichica di una persona, con conseguente violazione del diritto costituzionale alla salute. Può derivare da un illecito civile o da un illecito penale e avere conseguenze temporanee o permanenti. I danni biologici sono accertabili in sede medico-legale. Rientrano tra i danni biologici anche quei danni fisici, riportati in seguito a un incidente, che abbiano ripercussioni sulla sfera psichica e relazionale della persona.

Che cos’è il danno alla vita di relazione?

Il danno alla vita di relazione è strettamente connesso al danno biologico – e contestualmente rimborsabile – e si può definire come la difficoltà grave e insormontabile riportata dalla parte lesa nel reinserirsi (o inserirsi per la prima volta) nella vita sociale.

Che cos’è il danno iatrogeno nella responsabilità medica e sanitaria?

Il danno iatrogeno è un tipo di danno causato in ambito medico-sanitario e che va ad aggravare una lesione o una patologia già esistente. Può essere causato da imperizia o negligenza da parte di un medico o da altre condizioni presenti nella struttura ospedaliera. La richiesta di risarcimento di un danno iatrogeno richiede necessariamente di documentare che il peggioramento delle condizioni sia dipeso dal caso di malasanità denunciato.

Come si definiscono le lesioni micropermanenti?

Le lesioni micropermanenti possono essere definite come lesioni personali alla base di un’invalidità permanente compresa entro il 9%. Rientrano a tutti gli effetti quindi nel danno biologico di lieve entità e come tali possono essere denunciate ai fini del risarcimento. Quando le lesioni micropermanenti hanno origine da un incidente stradale o sono riportate in seguito a un errore medico, la quantificazione del danno fa riferimento all’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni e alla tabella in esso contenuta.

Come si definiscono le lesioni macropermanenti?

Si tratta di lesioni all’integrità fisica e psichica di un soggetto quantificabili tra i 10 e i 100 punti percentuali di invalidità permanente e stabilite attraverso documenti e perizie medico-legali. È definibile permanente qualsiasi danno biologico non reversibile, indipendentemente dalle cure apportate. Il risarcimento di una lesione macropermanente tiene conto dei punti di invalidità corrispondenti alla lesione e dell’età della persona che ha subito il danno.

Come funziona la liquidazione del danno biologico permanente?

Per il calcolo della liquidazione del danno biologico permanente è necessaria una distinzione tra le lesioni micropermanenti (fino a 9 punti percentuali di invalidità) e le lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti e fino al 100% di invalidità). Nel primo caso per il calcolo dell’entità del danno e del corrispettivo risarcimento è necessario fare riferimento all’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni e ai coefficienti riportati. Per le lesioni macropermanenti si prenderanno invece come riferimento le ultime tabelle elaborate in materia dal Tribunale di Milano o dal Tribunale di Roma.

Come funziona la liquidazione del danno biologico temporaneo?

Il danno biologico temporaneo è quantificato, previa relativa documentazione medica, sulla base del tempo necessario a ristabilire le condizioni precedenti all’incidente per quanto riguarda le capacità lavorative e relazionali della persona che lo ha subito.
Ogni lesione che non abbia carattere permanente di irreversibilità è da considerarsi temporanea. Esiste tuttavia una distinzione tra un periodo di inabilità temporanea che termina con la guarigione del soggetto e un periodo di inabilità temporanea antecedente alla morte dello stesso, conseguente alle lesioni riportate. Nel secondo caso si parla di danno biologico terminale e la liquidazione spetta agli eredi.
Al calcolo del risarcimento del danno biologico temporaneo partecipano i giorni necessari alla completa guarigione e il grado di inabilità riportata, espresso in punti percentuali.
Si farà riferimento, a seconda dei casi, alle tabelle relative alle lesioni micropermanenti, alle tabelle del Tribunale di Milano, a quanto stabilito dall’INAIL in caso di infortuni sul lavoro e/o da un’eventuale polizza privata.

Come funziona l’indennizzo INAIL?

L’INAIL interviene in caso di danni biologici riportati durante l’attività lavorativa o nel tragitto casa-lavoro. Il risarcimento INAIL è disciplinato dal decreto legislativo 38/2000 ed è previsto solo in caso di lesioni di gravità superiore a 6 punti percentuali di invalidità. Sotto questa soglia l’ente non riconosce alcun risarcimento. Per danni all’integrità psico-fisica del lavoratore compresi tra i 6 e i 15 punti percentuali di invalidità il risarcimento viene erogato in un’unica soluzione, versando all’infortunato una somma accordata secondo la tabella di riferimento. Nei casi in cui sia attestata una percentuale di invalidità superiore al 15% – tra il 16 e il 100% – il risarcimento assume la forma di una rendita mensile vitalizia. Contestualmente al danno biologico, l’INAIL riconosce anche il danno patrimoniale da inabilità temporanea.
Non rientrano tra le voci risarcibili dall’INAIL i danni morali ed esistenziali, che la parte lesa può invece chiedere al datore di lavoro riconosciuto come responsabile del sinistro, secondo il principio del danno differenziale.

Cosa occorre fare dopo un incidente stradale?

Quando si è coinvolti in un sinistro stradale, in particolare se grave e con feriti, è necessario contattare le Forze dell’Ordine e chiedere la collaborazione di eventuali testimoni presenti. È bene, inoltre, preoccuparsi di raccogliere tutta la documentazione che potrebbe risultare utile a ricostruire l’incidente ai fini del risarcimento, ovvero i dati di tutti i veicoli coinvolti in primis, ma anche, se possibile, fotografie del luogo dell’incidente e dei mezzi coinvolti. In caso di lesioni va ovviamente anche contattata un’ambulanza. Al pronto soccorso è bene evidenziare qualsiasi sintomo riconducibile all’incidente, dai più lievi ai più gravi, e raccogliere e conservare tutte le certificazioni fornite, che serviranno a dimostrare incontrovertibilmente i danni subiti e a richiederne l’indennizzo.

Se un mio familiare subisce un incidente, ho diritto anch’io al risarcimento?

Anche i familiari di una persona che abbia subito macrolesioni in seguito a un incidente hanno diritto a chiedere un risarcimento danni in quanto direttamente coinvolti sotto il profilo morale, esistenziale e patrimoniale. Questo diritto è esteso anche ai conviventi e più in generale a chi possa dimostrare uno stabile e duraturo legame con la vittima del sinistro.

Quanto tempo passa dal sinistro al risarcimento?

I tempi del risarcimento sono influenzati da diversi fattori, tra tutti la tipologia di lesioni riportate e i giorni necessari affinché si stabilizzino e siano quindi quantificabili. Sia in caso di lesioni micropermanenti che macropermanenti sarà necessario attendere i tempi previsti in base alla prognosi emessa dai medici curanti.

È vero che per ottenere il massimo del risarcimento bisogna intentare un procedimento giudiziale?

Un procedimento in sede giudiziale può rendersi necessario in alcuni casi ma non è sempre indispensabile all’ottenimento di un completo risarcimento. In particolare è possibile procedere in via stragiudiziale e giungere a una conclusione positiva del caso senza ricorrere ad un tribunale quando si dispone di accurata e corposa documentazione rispetto all’accaduto e alle responsabilità dell’evento, tale da consentire di mediare con la compagnia assicuratrice della controparte. Tuttavia, in alcuni casi particolarmente gravi, specie in ambito sanitario, per ottenere pieno risarcimento può essere necessario adire alle vie giudiziali in ambito civile o penale nei confronti della struttura ospedaliera o del medico a cui siano imputate gravi mancanze o errori.

Vuoi ottenere una quantificazione del danno che hai subito?

RICHIEDI UNA CONSULENZA GRATUITA

    * Campi richiesti