Che cos’è e come funziona l’infortunio in itinere

Che cos'è e come funziona l'infortunio in itinere

A fronte di 39.493 denunce totali per infortunio sul lavoro presentate all’INAIL nel mese di gennaio 2023, 5.245 corrispondono a infortuni in itinere. Questa specifica tipologia di infortunio registra così, secondo quanto riportato dai dati ufficiali, un +32,9% rispetto allo stesso mese del 2022

Che cos’è l’infortunio in itinere

L’assicurazione obbligatoria INAIL tutela i lavoratori non solo sul luogo di lavoro, ma anche durante il normale percorso di andata e ritorno tra casa e lavoro e dunque propriamente in itinere. Sono inoltre da considerarsi infortuni in itinere gli infortuni che si verificano:

  • nel tragitto tra un luogo di lavoro e un altro, quando si hanno più rapporti di lavoro; 
  • raggiungendo il luogo scelto per la pausa pranzo, nel caso non fosse previsto un servizio di mensa aziendale.

Per chiarezza può essere utile specificare che per chi svolge la propria attività su un mezzo di trasporto (camion, furgoni) un incidente stradale durante le ore di lavoro è da considerarsi infortunio sul lavoro e non in itinere.

Come funziona l’infortunio in itinere

Esistono naturalmente alcune condizioni da rispettare affinché un evento possa essere considerato infortunio in itinere e come tale indennizzato dall’INAIL. 

In primo luogo lo spostamento deve essere incontrovertibilmente correlato all’attività lavorativa e compatibile con gli orari della stessa. Valgono poi alcune considerazioni sul mezzo di trasporto utilizzato dal lavoratore. Se i viaggi con i mezzi pubblici o i tragitti a piedi sono infatti riconosciuti come modalità di spostamento ordinari e dunque sempre compresi nella tutela INAIL nel rispetto dei requisiti generali, l’uso di mezzi privati, quali auto, moto o scooter, deve essere giustificato. 

Più precisamente l’uso di un mezzo privato è considerato, ai fini assicurativi, necessitato se:

  • il mezzo è fornito (o prescritto) dal datore di lavoro per esigenze proprie dell’attività;
  • non è possibile raggiungere agevolmente la sede di lavoro a piedi o con i mezzi pubblici, o questi ultimi non hanno orari compatibili con i turni del lavoratore;
  • il dispendio di tempo richiesto dall’uso dei mezzi pubblici è eccessivo e notevolmente maggiore rispetto all’uso di un mezzo privato.

A sostegno della mobilità sostenibile, l’uso della bicicletta, pur trattandosi di un mezzo privato, è da considerarsi sempre necessitato secondo quanto riportato dalla Circolare INAIL n°14 del 25 marzo 2016.

Infortunio in itinere e tragitto

Eventuali deviazioni nel tragitto compiuto dal lavoratore possono rientrare nell’assicurazione INAIL solo a particolari condizioni, essendo normalmente prevista copertura per spostamenti utili e lineari. Il lavoratore è tutelato quando devia il suo percorso:

  • su richiesta del datore di lavoro;
  • per cause di forza maggiore, incluso l’obbligo di prestare soccorso a vittime di incidenti;
  • per accompagnare e andare a prendere i figli a scuola.

Più in generale, sono ammesse e quindi tutelate brevi soste, irrilevanti sotto il profilo del rischio. Sono invece esclusi dalla tutela INAIL gli infortuni su strada riconducibili a un cosiddetto rischio elettivo, volontariamente assunto dal lavoratore senza reale necessità. Non sono inoltre indennizzabili infortuni causati dall’abuso di alcol o di psicofarmaci, dall’uso di droghe, dalla guida di un mezzo senza esserne regolarmente abilitati.

I danni degli infortuni in itinere

I danni più frequentemente riportati negli infortuni in itinere hanno, come è intuibile, molto in comune con le conseguenze degli incidenti stradali: fratture, traumi cranici, colpi di frusta. È importante che il lavoratore infortunato si rechi quanto prima al pronto soccorso o dal medico curante, a seconda della gravità delle lesioni riportate. 

Ricevuto un certificato di infortunio, questo andrà inoltrato all’INAIL tramite il datore di lavoro, prontamente informato dell’accaduto, al fine di avviare le pratiche di risarcimento. È buona norma non sottovalutare alcun sintomo e raccogliere e conservare tutta la documentazione medica relativa all’incidente.

In caso di mancata denuncia all’INAIL da parte del datore di lavoro – che è tenuto a comunicare l’accaduto dal momento in cui ne viene a conoscenza – l’INAIL può comunque intervenire su richiesta della vittima e provvedere a un indennizzo diretto e in seguito rivalersi sul datore di lavoro inadempiente. 

La conoscenza spesso parziale dei diritti del lavoratore può rappresentare un ostacolo non da poco ai fini di un giusto risarcimento. In caso di dubbi su una specifica situazione, per essere accompagnati nella gestione delle pratiche e in eventuali procedure legali correlate a un infortunio in itinere è opportuno affidarsi a consulenti e avvocati esperti in materia.

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