I danni risarcibili in caso di malasanità

I danni risarcibili in caso di malasanità
Quando errori o gravi disattenzioni e imperizie in ambito medico-ospedaliero arrecano un danno, temporaneo o irreversibile, alla vita di un paziente, è possibile che il caso possa essere annoverato tra gli episodi di malasanità. Come tale può beneficiare di un intervento esterno ad opera di esperti avvocati e consulenti che consenta alla vittima o ai suoi congiunti di ottenere un giusto risarcimento.

È bene infatti ricordare che, seppure in linea di principio inestimabili, anche i danni alla salute possono essere quantificati e dare diritto a un indennizzo che consenta di tamponare le conseguenze dell’evento almeno dal punto di vista strettamente economico.

Quali sono i presupposti per procedere ad una denuncia di malasanità?

Prima di passare a esaminare più nel dettaglio alcuni esempi di danni risarcibili per malasanità, facciamo il punto su quali siano i presupposti perché vada a buon fine una denuncia di questo tipo.

Innanzitutto sarebbe auspicabile, trovandosi a fare i conti con un problema di salute grave e improvviso o nel vedere aggravarsi una condizione preesistente, che la vittima di un episodio di malasanità o i suoi congiunti facessero riferimento a un primo parere esterno e cauto sull’accaduto per definire quanto riportato come un danno oggettivo. Il passo immediatamente successivo sarà raccogliere tutta la documentazione e le testimonianze possibili riguardo all’evento, nonché alle condizioni di salute della persona coinvolta, prima e dopo ciò che viene supposto essere all’origine del danno. In sintesi, si può partire a considerare come risarcibile solo e unicamente un danno alla salute dimostrabile, con un certo numero di prove inconfutabili del nesso tra il presunto errore medico e il nuovo quadro clinico.

Solo ragionando in questi termini si eviterà di complicare ulteriormente una situazione per natura già alquanto delicata da gestire e si potrà procedere con la ragionevole certezza di riuscire a ottenere un congruo risarcimento.

Malasanità accertata e prove raccolte a sostegno, quali sono quindi i danni risarcibili?

Il concetto di malasanità è molto ampio e necessariamente racchiude un buon numero di esempi e variabili, essendo di fatto applicabile ad ogni settore della medicina, ad ogni reparto di un ospedale, ad ognuna delle innumerevoli problematiche che un paziente può trovarsi ad affrontare a seconda della patologia.

Facendo riferimento al concetto di responsabilità medica, secondo normativa vigente possiamo considerare come denunciabili le condotte che esulano dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali senza un giustificato motivo e con conseguenze lesive per la salute del paziente.

Possono rientrare in questo senso tra i danni risarcibili quelli provocati dai più classici errori in sala operatoria ma anche da diagnosi errate, cure superficiali o inadatte o controproducenti, mancata assistenza pre e post-operatoria, infezioni ospedaliere, errori in sala parto con conseguenze sulla salute del neonato o della madre. Anche la gestione superficiale o scorretta del consenso informato può dare origine a un danno, così come la prescrizione o la somministrazione di medicinali inadatti o l’avvio di terapie errate.

Perdita di funzionalità agli arti, compromissione di organi, dolori cronici e gravi ricadute estetiche sono solo alcuni esempi di danni potenzialmente riconducibili a responsabilità mediche e in quanto tali risarcibili. I danni denunciabili e rimborsabili possono essere più o meno gravi, temporanei o permanenti e manifestarsi nell’immediato o a distanza di tempo, a volte di anni (si considerino a questo proposito le conseguenze di una trasfusione di sangue infetto).

Entrando più nello specifico sulla questione dell’indennizzo, i danni biologici risarcibili oltre ad essere dimostrabili sono anche classificabili in base alla gravità delle lesioni riportate e ai gradi di invalidità, permanente o temporanea, che la perizia di un medico legale può stabilire con certezza.

Il calcolo dell’invalidità riportata è un passaggio essenziale della fase di risarcimento e i danni biologici da questo punto di vista risultano in diversi casi più semplici da quantificare rispetto ai danni morali e ai danni esistenziali. Ciò non toglie che anche questi possano a tutti gli effetti rientrare tra i danni risarcibili in seguito a un episodio di malasanità, tanto più che in molti casi si accompagnano e sono strettamente riconducibili ai danni fisici subiti. È bene quindi non trascurarne l’importanza e prenderli seriamente in considerazione quando ci si avvia a ricostruire l’evento ai fini della denuncia.

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