Danno emergente e lucro cessante nel sinistro stradale

Danno emergente e lucro cessante nel sinistro stradale

Nella valutazione di un danno patrimoniale conseguente a un sinistro stradale è corretto, al fine di ottenere un equo e completo indennizzo, prendere in considerazione due elementi: danno emergente e lucro cessante. Vediamo brevemente cosa distingue queste due voci ai fini del risarcimento e come far valere i propri diritti in questo senso.

Danno emergente e lucro cessante: definizioni

In linea generale, sono considerati danni patrimoniali alla persona i danni economici subiti per azione di un soggetto terzo e che possono concretizzarsi sia con una perdita diretta di denaro o di beni, sia con un mancato guadagno, correlato al non adempimento di un contratto o a danni biologici tali da influire sulla capacità lavorativa della vittima, in forma temporanea o permanente. 

Si parlerà di danno emergente per indicare l’importo necessario a compensare il bene distrutto o a riportare la condizione economica della parte lesa allo stato precedente al sinistro, mentre rientreranno nel calcolo del lucro cessante i mancati guadagni dei quali la controparte può essere ritenuta responsabile

Un danno da lucro cessante per sinistro stradale è evidentemente piuttosto comune da riscontrare qualora chi ha subito l’incidente riporti conseguenze sul piano fisico a vari livelli. Sulla questione si è espressa a più riprese anche la Cassazione, in particolare in riferimento alla necessità di provare in modo rigoroso gli effetti concreti delle lesioni subite sulla capacità di produrre reddito. 

Come calcolare il lucro cessante

È importante, nell’affrontare questo tema sul piano giuridico, distinguere quella che è la capacità lavorativa generica di un soggetto, vale a dire l’essere idoneo a qualsivoglia lavoro, e la capacità lavorativa specifica, ossia la possibilità di continuare a svolgere la propria occupazione. Il danno da lucro cessante è calcolabile nel secondo caso, non rientrando la perdita della capacità lavorativa tout court nei danni di tipo patrimoniale. 

Ciò significa, nella pratica, che per ottenere un risarcimento danni da lucro cessante servirà dimostrare, oltre al nesso tra l’evento e il danno riportato, la correlazione tra il danno e la difficoltà o l’impossibilità di svolgere l’attuale occupazione, nonché le ricadute economiche che ne derivano. 

Un’ordinanza della Cassazione (9682/2020) ha considerato anche la possibilità di valutare, in seguito a un sinistro che abbia coinvolto una persona che in quel momento non percepiva alcun reddito, il danno futuro arrecato, ovvero se il sinistro abbia compromesso la possibilità concreta del soggetto di trovare un impiego corrispondente al proprio profilo, nonché la possibilità di svolgere tale impiego in costanza di postumi dell’incidente. 

Sempre la Cassazione, in altra occasione, ha ribadito la necessità di mantenere distinti i danni da perdita di chance, che rientrano nel campo della presunzione e delle ipotesi, seppure ragionevoli, dai danni da lucro cessante, che richiedono al contrario di dimostrare una diminuzione delle entrate. L’onere della prova, in caso di sinistro stradale come in altri casi di illeciti extra-contrattuali, spetta al danneggiato. È perciò chi ha subito il sinistro a dover dimostrare di fronte al giudice il danno, la riduzione della capacità lavorativa specifica relativa a un impiego già occupato, i mancati incassi conseguenti.

In caso il sinistro provochi un decesso, ai congiunti della vittima può essere riconosciuto un danno patrimoniale da lucro cessante calcolato sulla base del contributo economico che la famiglia ha perso come conseguenza della morte del soggetto.

Danno emergente e lucro cessante: conclusioni

Per quanto detto fino a qui, è possibile concludere che mentre il danno emergente per sua natura risulta in genere più facile da quantificare in modo univoco, il danno da lucro cessante è frutto di un calcolo non in tutti i casi immediato, tanto da poter richiedere una liquidazione in via equitativa da parte del giudice.

Trattandosi di valutare più elementi e numerose variabili, per la soluzione di dubbi circa danno emergente e lucro cessante da sinistro stradale può essere utile sottoporre il caso specifico a consulenti esperti in materia di risarcimento danni.

I tempi di prescrizione per la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali variano in base all’evento in causa. Per i danni patrimoniali derivanti da sinistri stradali la prescrizione è infatti fissata a soli 2 anni, mentre per gli illeciti contrattuali i termini scadono a distanza di 10 anni. Va comunque considerato che in caso di lesioni personali gravi conseguenti a un incidente possono valere i termini di prescrizione del reato riconosciuto dal tribunale.

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