Quando si applica il risarcimento diretto nei sinistri stradali

quando si applica il risarcimento diretto nei sinistri stradali

In caso di incidente stradale è possibile, nel rispetto di alcune particolari condizioni, usufruire di una procedura più snella rispetto al risarcimento ordinario: il risarcimento diretto.

In cosa consiste il risarcimento diretto 

Introdotto dal decreto Bersani ed effettivo dal febbraio 2007, il risarcimento diretto per sinistro stradale consente a chi ha subito un incidente, senza averne alcuna responsabilità, di ottenere la liquidazione del danno direttamente dalla propria compagnia assicuratrice (che in seguito naturalmente si rivarrà su quella della controparte) anziché attendere che vi provveda l’assicurazione del responsabile. Per stabilire quando si applica il risarcimento diretto nei sinistri stradali e quando invece è necessario procedere con il risarcimento ordinario si fa riferimento all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private.

Affinché possa essere applicato il risarcimento diretto è necessario che l’incidente sia avvenuto tra due (non più di due) veicoli a motore, assicurati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Le compagnie di assicurazione coinvolte devono avere aderito alla C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto). 

Quando si applica il risarcimento diretto nei sinistri stradali: le condizioni

Sono esclusi dal risarcimento diretto i sinistri stradali avvenuti fuori dal territorio italiano, da Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino. La controparte responsabile del sinistro non deve essere residente all’estero. Rispetto alla dinamica dell’incidente, per la natura della procedura sono ammesse al risarcimento diretto solo le collisioni tra veicoli: un solo veicolo danneggiato non può accedere al risarcimento diretto, così come ne sono esclusi gli incidenti tra un veicolo a motore e una bicicletta o un pedone. Non possono accedere al risarcimento diretto neanche macchine agricole, natanti e ciclomotori sprovvisti del sistema di targatura secondo DPR 153 del 6/3/2006.

Il risarcimento diretto può intervenire per danni al veicolo, a persone e cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Rispetto al danno alla persona, è stabilito che per rientrare nelle condizioni di applicabilità del risarcimento diretto il danneggiato non debba avere riportato lesioni di gravità superiore al 9% di invalidità permanente. La normativa di riferimento è quindi l’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private, che disciplina il danno per lesioni di lievi entità. Oltre la soglia dei 9 punti di invalidità biologica permanente il danno alla persona richiede una procedura di indennizzo ordinaria. Resta la possibilità di fare richiesta di risarcimento diretto per i danni al veicolo e alle cose trasportate.

Risarcimento diretto nei sinistri stradali: la procedura

Appurato di soddisfare tutti i requisiti per ottenere un risarcimento diretto, l’assicurato che si trova ad avere subito danni da un altro veicolo può inoltrare tramite raccomandata A/R alla propria compagnia assicuratrice una richiesta di indennizzo completa di tutta la documentazione raccolta relativa all’evento.

La richiesta conterrà i nomi degli assicurati e le targhe dei due mezzi coinvolti, i dati della compagnia assicuratrice del responsabile dell’incidente, una descrizione dell’incidente, le generalità dei testimoni se presenti. Si indicherà inoltre se sono intervenute le autorità nonché luogo, giorno e ora della perizia stabilita per valutare il danno. Se è stata compilata e firmata da entrambe le parti coinvolte una constatazione amichevole, questa andrà naturalmente allegata. Seguiranno, in caso di lesioni alla persona, tutti i dati e i documenti attestanti il danno e la sua entità: oltre alle generalità del danneggiato, codice fiscale, attività, reddito, l’attestazione di avvenuta guarigione ed eventuali consulenze medico-legali di parte. Nel quantificare il danno subito e gestire efficacemente la richiesta di indennizzo è possibile farsi affiancare da consulenti esperti nel risarcimento danni.

Tempistiche del risarcimento diretto nei sinistri stradali

Ricevuta e accettata la richiesta, la compagnia assicuratrice provvederà a inoltrare una proposta di indennizzo all’assicurato per i danni al veicolo o alle cose trasportate, entro 30 giorni se è disponibile la constatazione amichevole, entro 60 in caso contrario. 

Per la liquidazione dei danni alla persona, il termine per la proposta di indennizzo è invece di 90 giorni. Se l’assicurato ritiene la proposta equa e corretta, può attendersi di essere risarcito entro 15 giorni dalla data di accettazione. 

Se al contrario l’offerta di indennizzo fosse ritenuta insoddisfacente, si passerebbe a una fase di negoziazione assistita, supportata da legali, seguita, in caso di insuccesso, da una causa civile ordinaria. La compagnia assicuratrice potrebbe anche ritenere incompleta o non idonea la richiesta di indennizzo diretto. Nel primo caso chiederà all’assicurato di perfezionarla, nel secondo invierà tramite raccomandata le motivazioni del rifiuto.

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