Il risarcimento dei danni morali nel sinistro stradale
Le conseguenze di un incidente stradale devono essere valutate nella loro interezza ai fini di un equo risarcimento, operando una distinzione tra le diverse categorie di danno subito e soppesando gli effetti sulle persone coinvolte (conducente, terzi trasportati e pedoni) anche sotto il profilo morale ed esistenziale.
Distinzione tra danni materiali e danni biologici nel sinistro stradale
Procedendo con ordine, i danni più evidenti e facilmente dimostrabili in seguito a un sinistro stradale sono i danni materiali al veicolo, seguiti dai danni biologici alla persona, privata della salute temporaneamente o in modo permanente. Parlando di danni biologici entriamo nell’ambito dei danni non patrimoniali, che includono anche l’eventuale riconoscimento del danno morale da sinistro stradale e i danni catalogabili come esistenziali.
Cosa si intende per danni morali nel sinistro stradale
Essendo il danno morale definibile come una profonda sofferenza interiore causata da un atto illecito subito, il riscontro oggettivo ai fini risarcitori non è sempre immediato. Il nostro ordinamento non prevede che alla vittima di un incidente stradale sia riconosciuto in automatico uno specifico risarcimento per danni di tipo morale e di tipo esistenziale. Ciò non toglie che tali danni possano essere dimostrati, quantificati e quindi risarciti come danni distinti dal danno alla salute.
Sinistro stradale: come quantificare i danni morali
La quantificazione del danno morale da sinistro stradale come danno a sé stante richiede in sostanza che il turbamento interiore del soggetto, correlato alle lesioni subite, sia particolarmente apprezzabile e dimostrabile in modo rigoroso.
In caso contrario, si potrà considerare una generica sofferenza morale nel computo del danno biologico, senza di fatto dare al danno morale una rilevanza tale da considerarlo autonomo. Una lesione fisica che impedisca di svolgere le normali attività va ad esempio considerata essenzialmente in quanto danno biologico.
Perché il risarcimento sia esteso ai danni morali o esistenziali è necessario dimostrare le ricadute sull’equilibrio interiore e la peculiare situazione di angoscia e prostrazione della vittima del sinistro. La Cassazione si è espressa più volte in questa direzione. Va detto che le tabelle alle quali si fa di norma riferimento per il calcolo del danno biologico e dell’invalidità riportata dalla vittima di un sinistro – quelle di Milano e di Roma sono le più utilizzate – prevedono già di incorporare l’elemento danno morale e danno esistenziale nei casi in cui le lesioni fisiche risultino particolarmente gravi, al fine di incrementare il valore totale del risarcimento.
Questo perché danni fisici di evidente gravità sono intuitivamente correlabili a un peggioramento della vita di chi li ha subiti e a naturali e comprensibili contraccolpi sul piano psicologico e delle relazioni. Si parla in questo frangente di personalizzazione del danno biologico: la quota spettante per il risarcimento del danno fisico viene modulata e accresciuta tenendo conto degli effetti più evidenti e incontrovertibili che le lesioni possono avere avuto sull’animo del danneggiato e sulla possibilità di tornare alla normale vita familiare e di relazione.
Affinché però il danno morale da sinistro stradale sia valutato a parte, nella sua specificità e interezza, gli effetti sulla persona che lo ha subito devono essere tali da non poter rientrare nella semplice personalizzazione del danno appena descritta. In particolari condizioni, la vittima o i suoi congiunti possono quindi avanzare richiesta di risarcimento dei danni morali da sinistro stradale fornendo prove che attestino una profonda lesione della sfera personale, affettiva e di relazione conseguente all’incidente.
A questo scopo, come in altre fasi della procedura di risarcimento danni, può rivelarsi di grande utilità farsi affiancare da consulenti esperti in materia, per un esame preliminare del caso, una valutazione della documentazione medica in possesso e un’analisi complessiva circa le reali possibilità di successo una volta avanzata la richiesta di un risarcimento specifico.
Per quanto detto fin qui, infatti, non sempre uno stato di sofferenza conseguente a un sinistro, per quanto il dolore sia reale e percepito come importante, può dare luogo a un risarcimento per danni morali o esistenziali. A titolo di esempio, il semplice protrarsi dei dolori fisici conseguenti a un incidente stradale, soprattutto se il problema è temporaneo e circoscritto, sarà difficilmente annoverabile tra i danni morali o esistenziali in forma specifica, al contrario di un trauma a livello psichico appurabile tramite perizie mediche (stati ansiosi clinicamente rilevanti e casi di depressione diagnosticati e quindi documentabili), sorto in seguito a una grave e improvvisa menomazione permanente.
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